Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 678
Regio decreto 443/1927

Art. 678 — Gli ospedali militari principali e secondari sono amministrati dal direttore.

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/678parte di Regio decreto 443/1927
Art. 678. Gli ospedali militari principali e secondari sono amministrati dal direttore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 677 Art. 679 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.