Regio decreto 443/1927
Art. 645 — Delle anticipazioni ricevute i distretti rendono conto, con le norme comuni, per le spese proprie e per quell…
Art. 645. Delle anticipazioni ricevute i distretti rendono conto, con le norme comuni, per le spese proprie e per quelle degli uffici provinciali di leva. Essi pero' nella revisione dei conti mensili ricevuti dai detti uffici a norma dell'art. 631 devono limitarsi esclusivamente alla parte contabile, segnalando al Ministero, per le sue determinazioni, qualsiasi osservazione di merito che occorresse di fare. Similmente gli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, nell'eseguire il riscontro dei rendiconti trimestrali dei distretti, si regoleranno, per le spese effettuate dagli uffici provinciali di leva, come al comma precedente.
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