Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 644
Regio decreto 443/1927

Art. 644 — I distretti militari richiedono mensilmente agli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, con…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/644parte di Regio decreto 443/1927
Art. 644. I distretti militari richiedono mensilmente agli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, con le norme comuni, i fondi necessari per i servizi propri e per quelli degli uffici provinciali di leva. La quota per le spese d'ufficio occorrenti agli uffici provinciali di leva, che viene compresa nell'assegnazione fatta ai distretti col decreto di cui all'art. 147, deve dai distretti essere tenuta separata dall'assegnazione propria, e lasciata a disposizione degli uffici medesimi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 643 Art. 645 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.