Regio decreto 443/1927
Art. 639 — Le spese per i servizi di leva sono effettuate solamente dai distretti militari che hanno sede nei capoluoghi…
Art. 639. Le spese per i servizi di leva sono effettuate solamente dai distretti militari che hanno sede nei capoluoghi di provincia. Ove nel capoluogo di provincia non esista il distretto militare, le spese suddette sono effettuate dal distretto militare nella giurisdizione del quale si trova il capoluogo di provincia.
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