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Regio decreto 443/1927

Art. 638 — Le spese per i servizi di leva comprendono: a) le somme che i distretti forniscono agli uffici provinciali di…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/638parte di Regio decreto 443/1927
Art. 638. Le spese per i servizi di leva comprendono: a) le somme che i distretti forniscono agli uffici provinciali di leva di cui al Titolo V del presente Libro; b) gli onorari ai medici civili chiamati come periti avanti i consigli di leva; c) le spese di stampati, di manifesti e di apparecchi di misura; d) le indennita' di viaggio o di soggiorno per gli iscritti di leva indigenti chiamati davanti i consigli di leva o le commissioni mobili di arruolamento; e) le spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari, e per le persone che vengano incaricate di accompagnare all'ospedale gli inscritti, o parenti medesimi; f) le spese di viaggio per le visite mediche che vengono ordinate nell'interesse della legge sia per gli inscritti di leva sia per i membri delle loro famiglie; g) qualsiasi altra spesa inerente al servizio di leva.

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