Regio decreto 443/1927
Art. 615 — Non e' fatta alcuna restituzione del fondo versato per prima vestizione
Art. 615. Non e' fatta alcuna restituzione del fondo versato per prima vestizione. Solamente nel caso che gli allievi di nuova ammissione lascino l'istituto prima che sia ultimata la distribuzione degli oggetti di corredo, e' restituita la somma versata per la prima vestizione sotto deduzione del valore degli oggetti di vestiario che siano stati gia' usati dall'allievo. In questo caso la quota per manutenzione corredo e' restituita per intero, e la retta di pensione e' restituita sotto deduzione delle aliquote corrispondenti alle giornate di convivenza nell'istituto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.