Regio decreto 443/1927
Art. 614 — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente l'istituto, sono rimborsate le aliquote di p…
Art. 614. Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente l'istituto, sono rimborsate le aliquote di pensione con le norme indicate all'articolo precedente, e le quote per le spese di manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'istituto.
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