Regio decreto 443/1927
Art. 60 — Gli uomini licenziati dal servizio sono tolti dalla forza sotto le armi dal giorno successivo a quello della …
Art. 60. Gli uomini licenziati dal servizio sono tolti dalla forza sotto le armi dal giorno successivo a quello della partenza dal corpo, o dalla sede del distaccamento per quelli che si trovano distaccati. La variazione di congedamento deve pero' dalle compagnie essere fatta il giorno stesso della partenza.
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