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Regio decreto 443/1927

Art. 59 — Non sono presi in forza gli uomini che si trovino alloggiati temporaneamente presso un corpo per ragioni estr…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/59parte di Regio decreto 443/1927
Art. 59. Non sono presi in forza gli uomini che si trovino alloggiati temporaneamente presso un corpo per ragioni estranee al servizio del corpo stesso. Tali uomini possono essere ammessi a convivere al rancio dietro pagamento dell'equivalente.

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