Regio decreto 443/1927
Art. 546 — Dall'indennita' vestiario che il militare riscuote pel primo semestre, e' prelevata la somma di L
Art. 546. Dall'indennita' vestiario che il militare riscuote pel primo semestre, e' prelevata la somma di L. 100 per costituire un fondo individuale da tenersi in consegna dal comandante della stazione (o dal comandante del reparto per i militari che non appartengono alle stazioni), per provvedere al pagamento delle riparazioni, ed eventualmente degli oggetti prelevati, il cui costo eccedesse le disponibilita' dell'indennita' vestiario. Tale fondo deve essere ricompletato alla fine di ciascun semestre. All'atto della cessazione dal servizio il fondo, o la sua rimanenza, viene restituito al militare.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.