Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 545
Regio decreto 443/1927

Art. 545 — Nei mesi in cui viene corrisposta l'indennita' vestiario, e' ritenuto sulla medesima l'importo degli oggetti …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/545parte di Regio decreto 443/1927
Art. 545. Nei mesi in cui viene corrisposta l'indennita' vestiario, e' ritenuto sulla medesima l'importo degli oggetti di corredo e di equipaggiamento distribuiti a titolo di rinnovazione. Per i militari che cessano dal servizio nel corso del semestre, la corresponsione dell'indennita' vestiario maturata fino al giorno della cessazione dal servizio e le ritenute di cui sopra sono effettuate all'atto della liquidazione definitiva delle competenze dovute al militare. Alla fine di ogni semestre, od alla cessazione dal servizio, il militare non deve lasciare alcun debito per la gestione del vestiario. Percio', ove occorra, la ritenuta puo' effettuarsi anche sull'ammontare delle altre competenze.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 544 Art. 546 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.