Regio decreto 443/1927
Art. 543 — Gli oggetti spediti dai magazzini legionali per le rinnovazioni e riparazioni del corredo degli uomini reside…
Art. 543. Gli oggetti spediti dai magazzini legionali per le rinnovazioni e riparazioni del corredo degli uomini residenti altrove sono descritti in apposita nota in doppio esemplare coll'indicazione della classe d'uso e dei prezzi. Deve esser cura dei comandanti riceventi di assicurarsi che gli oggetti ricevuti corrispondano a quelli indicati nella nota, restituendo quindi al magazzino un esemplare della nota medesima firmata per ricevuta. In caso di differenze, se ne fa constare con apposito verbale da inviarsi al comando della legione, che provvede al ripianamento delle differenze.
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