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Regio decreto 443/1927

Art. 542 — Gli oggetti occorrenti per le rinnovazioni sono forniti dai magazzini legionali

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/542parte di Regio decreto 443/1927
Art. 542. Gli oggetti occorrenti per le rinnovazioni sono forniti dai magazzini legionali. Le riparazioni possono essere fatte eseguire direttamente dai carabinieri o dai comandanti di tenenza o di sezione. In quest'ultimo caso l'importo e' pagato a carico del fondo di cui all'art. 546. Ove sia conveniente, per le riparazioni possono anche essere adoperati oggetti prelevati dai magazzini legionali, pagandone l'ammontare col fondo suddetto. Per tali riparazioni i comandanti di tenenza o di sezione possono stipulare apposite convenzioni con operai del luogo.

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