Regio decreto 443/1927
Art. 518 — Gli aspiranti all'arruolamento nell'arma e gli altri uomini che debbono, a senso dell'art
Art. 518. Gli aspiranti all'arruolamento nell'arma e gli altri uomini che debbono, a senso dell'art. 43, esser presi nei conti come uomini fuori forza, ricevono, per conto stesso delle legioni presso cui si trovano, l'assegno giornaliero e l'importo della razione viveri e della razione pane nella misura stabilita per i militari esentati dal convivere al rancio. Presso le legioni carabinieri nelle quali esistono depositi allievi, gli uomini suddetti possono essere ammessi al rancio stabilito per questi, ricevendo alla mano il solo assegno giornaliero.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.