Regio decreto 443/1927
Art. 517 — Al pagamento degli assegni dovuti agli uomini di altre armi in servizio presso le legioni provvedono i corpi …
Art. 517. Al pagamento degli assegni dovuti agli uomini di altre armi in servizio presso le legioni provvedono i corpi ai quali essi sono effettivi, meno pei carabinieri aggiunti, pei quali provvedono direttamente le legioni, come pei militari dell'arma.
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