Regio decreto 443/1927
Art. 512 — Sono soddisfatti direttamente dalle stazioni, dai battaglioni, squadroni o nuclei gli stipendi ai marescialli…
Art. 512. Sono soddisfatti direttamente dalle stazioni, dai battaglioni, squadroni o nuclei gli stipendi ai marescialli e le paghe ai brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri e tutte le spese pei servizi, sia a carico del bilancio della guerra sia a carico di altre amministrazioni. Per queste ultime, a richiesta dell'ufficio d'amministrazione legionale, le stazioni, squadroni e nuclei compilano separato titolo di pagamento. Per le spese di cui al comma precedente, e per quelle di cui all'art. 511, alle stazioni squadroni e nuclei sono concesse dall'ufficio d'amministrazione legionale anticipazioni periodiche, ciascuna delle quali deve essere contenuta nella misura strettamente necessaria ai bisogni di non piu' di un mese.
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