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Regio decreto 443/1927

Art. 511 — Gli stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali e le indennita' varie, comprese quelle di soggiorno, agli …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/511parte di Regio decreto 443/1927
Art. 511. Gli stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali e le indennita' varie, comprese quelle di soggiorno, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri, sono soddisfatte dalla legione o col pagamento diretto agli interessati, oppure con l'invio del denaro agli interessati stessi, o infine fatte pagare dalle stazioni con l'ordinaria anticipazione mensile. I titoli di pagamento sono compilati dalla legione, per quanto riguarda gli stipendi, gli altri assegni fissi e le indennita' varie agli ufficiali; sono invece predisposti dalle stazioni, battaglioni, squadroni o nuclei e riveduti ed approvati dalla legione, per quanto si riferisce alle indennita' di viaggio ai sottufficiali ed agli appuntati e carabinieri.

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