Regio decreto 443/1927
Art. 487 — Gli uffici di contabilita' e di revisione, per le somministrazioni di fondi ai corpi, e per tutte le altre op…
Art. 487. Gli uffici di contabilita' e di revisione, per le somministrazioni di fondi ai corpi, e per tutte le altre operazioni che effettuano sulle contabilita' speciali e con le rispettive sezioni di tesoreria, tengono apposite scritture. Essi rendono poi conto trimestralmente delle aperture di credito ricevute sul bilancio mediante unico rendiconto, distinto, pero', per capitoli in cui dimostrano: a debito le aperture di credito avute dal Ministero ed introitate alla contabilita' speciale; a credito le somme passate ai corpi, e quelle pagate direttamente ai creditori.
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