Regio decreto 443/1927
Art. 486 — Nei casi in cui il decreto da emettersi al principio di ogni esercizio, a norma dell'art
Art. 486. Nei casi in cui il decreto da emettersi al principio di ogni esercizio, a norma dell'art. 13 della legge, non porti variazioni nella somma assegnata ad ogni corpo, non si fa luogo ad alcun movimento di fondi. In caso contrario, si provvede nello stesso modo indicato nell'articolo precedente.
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