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Regio decreto 443/1927

Art. 452

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/452parte di Regio decreto 443/1927
--------------- (1) V. § 8 delle Disposizioni preliminari del presente regolamento. Art. 452. Presso ciascun comando di corpo d'armata e' permanentemente destinato un funzionario del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra, con funzioni di ispettore amministrativo territoriale ». Gli ispettori amministrativi territoriali presso i comandi di corpo d'armata: 1° esercitano, sotto la loro personale responsabilita', e per mandato del Ministero della guerra, ma sotto l'alta vigilanza del comandante del corpo d'armata, il sindacato amministrativo ed economico preventivo e successivo, su tutte le amministrazioni militari esistenti nella circoscrizione. 2° sono gli organi consulenti dei comandanti di corpo d'armata per la risoluzione delle questioni di carattere amministrativo e per i servizi di amministrazione generale; 3° debbono esprimere il proprio parere scritto in merito alla regolarita' e convenienza amministrativa dei contratti devoluti all'approvazione dei comandanti di corpo d'armata, presi accordi, ove occorra un parere sulla parte tecnica del contratto stesso, con l'autorita' militare tecnica superiore a quella che ha stipulato il contratto; 4° debbono esprimere il proprio parere scritto in merito all'applicabilita' delle penalita' stabilite a carico di fornitori nei contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata e per cui la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, non superi le L. 5000; 5° debbono esprimere il loro parere scritto e motivato in merito agli atti di transazione di valore non eccedente le L. 20,000, sempre quando l'argomento non implichi una questione di massima per la quale sia competente a decidere soltanto il Ministero; 6° debbono esprimere il loro parere scritto in merito alle responsabilita' amministrative per perdite ed avarie, di denaro, di derrate e materiali; alla emissione dei decreti di scarico per causa di forza maggiore ed alle decisioni di addebito, sempre quando il valore economico delle singole pratiche non superi le L. 10,000; 7° procedono all'accertamento del fabbisogno finanziario annuale degli enti della circoscrizione sulla base delle previsioni compilate dagli enti stessi, raccolte dall'ufficio di contabilita' e revisione, e degli altri elementi che gli ispettori avranno cura di predisporre tempestivamente in modo che le operazioni di riassunzione dei dati e di trasmissione al Ministero non subiscano alcun ritardo. Con analogo procedimento accertano le variazioni che si rendessero necessarie, durante l'esercizio finanziario, alle assegnazioni fatte dal Ministero, esaminando accuratamente le giustificazioni delle richieste di maggiori assegnazioni e facendosi iniziatori, se del caso, di proposte di diminuzioni di assegnazioni di cui potessero accertare la possibilita'; 8° debbono esprimere il proprio parere scritto in merito alle divergenze di carattere amministrativo e giuridico tra i corpi e l'ufficio di contabilita' e revisione di corpo d'armata; 9° debbono tenersi in frequente contatto diretto con gli enti militari della circoscrizione al fine di prevenire irregolarita' e manchevolezze e di indirizzarli verso un'amministrazione uniforme ed economica; 10° possono essere incaricati, a norma dell'art. 958, dal Comandante del corpo d'armata, di compiere ispezioni amministrative ai corpi della circoscrizione; 11° debbono, alla fine di ogni semestre, inviare al Ministero pel tramite dei comandanti di corpo d'armata una breve, ma chiara e precisa relazione: sul modo come abbiano disimpegnate le proprie attribuzioni, indicando sommariamente e per materia le questioni trattate, i pareri dati, le controversie risolte, ecc.; sul modo come abbiano funzionato i servizi amministrativi nel territorio della rispettiva circoscrizione facendo, ove occorra, concrete proposte sulle quali gli stessi comandanti di corpo d'armata esprimeranno il proprio avviso. Gli ispettori amministrativi territoriali non debbono mai sostituirsi ai capi di servizio o di ufficio compresi nella circoscrizione del comando di corpo d'armata nel compiere o disporre atti comunque pertinenti alla gestione amministrativa.

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