Regio decreto 443/1927
Art. 451 — I comandi di corpo d'armata nel cui territorio sono istituiti e funzionano comandi militari di stazione, od u…
Art. 451. I comandi di corpo d'armata nel cui territorio sono istituiti e funzionano comandi militari di stazione, od uffici militari imbarchi e sbarchi, provvedono alla somministrazione dei fondi loro occorrenti, nei modi stabiliti dal Ministero.
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