Regio decreto 443/1927
Art. 44 — Gli ufficiali ricoverati negli ospedali o in altri stabilimenti sanitari restano nella forza amministrata del…
Art. 44. Gli ufficiali ricoverati negli ospedali o in altri stabilimenti sanitari restano nella forza amministrata del corpo cui sono effettivi. Lo stesso dicasi per i sottufficiali di tutte le armi e per gli uomini dell'arma dei carabinieri Reali (esclusi gli allievi). I caporali e soldati e gli allievi carabinieri sono, invece, passati nella forza senza assegno.
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