Regio decreto 443/1927
Art. 43 — La forza amministrata di ogni corpo comprende: a) la forza effettiva, costituita dagli ufficiali, sottufficia…
Art. 43. La forza amministrata di ogni corpo comprende: a) la forza effettiva, costituita dagli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e quadrupedi assegnati ad ogni corpo dai quadri organici, tranne quelli che, per le disposizioni del presente regolamento, siano amministrati da altro corpo; b) i sottufficiali e militari di truppa e i quadrupedi aggregati di altri corpi, cioe' quelli che, continuando ad appartenere ad altri corpi, sono presi transitoriamente in forza, e sono quindi amministrati in tutto come gli effettivi; c) gli uomini richiamati dal congedo per ricevere l'istruzione; d) gli ufficiali in congedo chiamati temporaneamente in servizio; e) gli uomini fuori forza, cioe' quelli che, non facendo ancora od avendo cessato di far parte dei quadri organici, sono, per cause di servizio, temporaneamente accolti o trattenuti presso qualche corpo. In determinati casi, possono essere presi fuori forza anche quadrupedi ai quali sia necessario dare il sostentamento senza prenderli a ruolo come quadrupedi dello Stato. Gli ufficiali generali comandanti di brigata di fanteria ed alpini, comandanti superiori di cavalleria, comandanti d'artiglieria o del genio di corpo d'armata, sono amministrati da uno dei corpi rispettivamente dipendenti designato dai comandanti medesimi.
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