Regio decreto 443/1927
Art. 437 — Gli ufficiali, gli impiegati, ed i marescialli addetti al Comando del Corpo di stato maggiore sono amministra…
Art. 437. Gli ufficiali, gli impiegati, ed i marescialli addetti al Comando del Corpo di stato maggiore sono amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari mediante un'apposita sezione funzionante, presso il Comando medesimo, come distaccamento di detto ufficio.
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