Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 436
Regio decreto 443/1927

Art. 436 — Allorche' il comandante delle truppe in marcia rimanga occasionalmente sprovvisto dei fondi necessari pel pag…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/436parte di Regio decreto 443/1927
Art. 436. Allorche' il comandante delle truppe in marcia rimanga occasionalmente sprovvisto dei fondi necessari pel pagamento delle somministrazioni, richiede le somministrazioni stesse al comune rilasciando appositi buoni e ne informa, senza indugio, il comandante del corpo o del riparto da cui dipende affinche' sia provveduto al pagamento, contro il ritiro dei buoni. In modo analogo si procede nel caso di mancanza di fondi per pagare i compensi dovuti ai comuni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 435 Art. 437 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.