Regio decreto 443/1927
Art. 422 — Presso i distaccamenti di forza inferiore al battaglione, i fondi sono custoditi, sotto la loro personale res…
Art. 422. Presso i distaccamenti di forza inferiore al battaglione, i fondi sono custoditi, sotto la loro personale responsabilita', dagli stessi comandanti di distaccamento nel modo che ravvisino piu' opportuno.
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