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Regio decreto 443/1927

Art. 422 — Presso i distaccamenti di forza inferiore al battaglione, i fondi sono custoditi, sotto la loro personale res…

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Art. 422. Presso i distaccamenti di forza inferiore al battaglione, i fondi sono custoditi, sotto la loro personale responsabilita', dagli stessi comandanti di distaccamento nel modo che ravvisino piu' opportuno.

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