Regio decreto 443/1927
Art. 421 — Per la custodia dei fondi, i distaccamenti di battaglione o di forza maggiore sono provvisti di una cassa-for…
Art. 421. Per la custodia dei fondi, i distaccamenti di battaglione o di forza maggiore sono provvisti di una cassa-forte a due chiavi, una delle quali e' tenuta dal comandante e l'altra dall'ufficiale di contabilita'.
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