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Regio decreto 443/1927

Art. 357 — Il consegnatario del materiale e' esonerato da ogni responsabilita' per le mancanze e i danni che si verifich…

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Art. 357. Il consegnatario del materiale e' esonerato da ogni responsabilita' per le mancanze e i danni che si verifichino negli oggetti dati regolarmente in consegna ai comandanti di riparti, ai capi degli uffici, o ad altri agenti, dovendo di tali danni e mancanze rispondere coloro che hanno in custodia gli oggetti stessi.

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