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Regio decreto 443/1927

Art. 356 — Il Conto giudiziale e' reso, nei termini stabiliti dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato, …

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Art. 356. Il Conto giudiziale e' reso, nei termini stabiliti dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato, colla presentazione dei registri analitici riassuntivi, corredati dalle richieste di carico e scarico e dai relativi documenti giustificativi. Pero' per i materiali passati da uno ad altro magazzino, sono sufficienti le sole richieste di carico e scarico.

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