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Regio decreto 443/1927

Art. 302 — La direzione sanitaria dell'infermeria quadrupedi e' esercitata dall'ufficiale veterinario di grado piu' elev…

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Art. 302. La direzione sanitaria dell'infermeria quadrupedi e' esercitata dall'ufficiale veterinario di grado piu' elevato, coadiuvato dagli altri ufficiali veterinari dipendenti. La contabilita' e' tenuta, sotto la responsabilita' del direttore, da un sergente o caporale destinatovi dal comandante del corpo.

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