Regio decreto 443/1927
Art. 302 — La direzione sanitaria dell'infermeria quadrupedi e' esercitata dall'ufficiale veterinario di grado piu' elev…
Art. 302. La direzione sanitaria dell'infermeria quadrupedi e' esercitata dall'ufficiale veterinario di grado piu' elevato, coadiuvato dagli altri ufficiali veterinari dipendenti. La contabilita' e' tenuta, sotto la responsabilita' del direttore, da un sergente o caporale destinatovi dal comandante del corpo.
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