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Regio decreto 443/1927

Art. 301 — Le spese per l'infermeria quadrupedi, come quelle di qualsiasi natura pei quadrupedi che non sia possibile di…

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Art. 301. Le spese per l'infermeria quadrupedi, come quelle di qualsiasi natura pei quadrupedi che non sia possibile di ricoverare in infermeria, sono conteggiate a carico del capitolo del foraggio.

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