Regio decreto 443/1927
Art. 30 — Le relazioni, corredate dei documenti giustificativi, sono dai comandanti di corpo trasmesse, per via gerarch…
Art. 30. Le relazioni, corredate dei documenti giustificativi, sono dai comandanti di corpo trasmesse, per via gerarchica, al comando del corpo d'armata. Se l'ammontare dei danni supera le lire diecimila il comandante del corpo d'armata rivolge le relazioni coi documenti annessi al Ministero, accompagnandole col suo parere e con quello dell'ispettore amministrativo territoriale, sulla imputabilita' dei danni. Il Ministero, se riconosce dimostrata la forza maggiore, rilascia il decreto di scarico; in caso contrario procede all'addebito ai responsabili disponendo contemporaneamente per la diminuzione del carico. Per i danni non superiori alle lire diecimila provvede analogamente il comandante del corpo d'armata, previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale. Quando il valore di materiali diversi perduti nella medesima circostanza di tempo e di luogo superi complessivamente le lire diecimila, la decisione spetta al Ministero anche se ciascuna specie di materiali sia inferiore alla detta somma. In questo caso, in ognuna delle relazioni da compilarsi a norma del precedente art. 29, deve essere apposta una dichiarazione attestante che il valore dei materiali indicati nella relazione stessa, unito a quello dei materiali di altra specie perduti nella medesima circostanza di tempo e di luogo, supera le lire diecimila.
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