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Regio decreto 443/1927

Art. 29 — La commissione, o il comandante del corpo, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/29parte di Regio decreto 443/1927
Art. 29. La commissione, o il comandante del corpo, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i danni, quale il loro importo e se ed in quale misura siano da imputarsi a cause di forza maggiore, e compila poscia una particolareggiata relazione (in unico esemplare) del suo operato e delle sue conclusioni. Sono in ogni caso compilate distinte relazioni secondo che i danni riguardino denaro o materiali. Pei materiali le relazioni sono distinte secondo le varie specie (oggetti di corredo, viveri di riserva, cavalli, ecc.).

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