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Regio decreto 443/1927

Art. 275 — Gli ufficiali che hanno in consegna materiale di casermaggio sono esonerati dal rispondere dei danni e delle …

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Art. 275. Gli ufficiali che hanno in consegna materiale di casermaggio sono esonerati dal rispondere dei danni e delle perdite imputabili ai militari cui gli oggetti sieno distribuiti per uso personale. Anche in questo caso, pero', essi sono tenuti alla rivalsa di tali perdite e danni, se non sia piu' possibile rintracciare i responsabili, e se risultano avere trascurato di accertare con frequenti visite che ogni militare sia in possesso di tutti gli oggetti distribuitigli e ne abbia la dovuta cura.

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