Regio decreto 443/1927
Art. 274 — In caso di partenza improvvisa di un riparto se il comandante non abbia tempo per provvedere alla sicura cons…
Art. 274. In caso di partenza improvvisa di un riparto se il comandante non abbia tempo per provvedere alla sicura conservazione del materiale di casermaggio che ha in carico, spetta al comandante della truppa che resta alla sede di dare le disposizioni per cio' necessarie. Cosi' pure quando occorra di aprire le camerate di riparti assenti. Quando, invece, alla sede del riparto che deve allontanarsi non rimanga truppa, gli oggetti che non convenga restituire al magazzino di casermaggio sono dati in regolare consegna all'arma dei carabinieri Reali.
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