Regio decreto 443/1927
Art. 240 — I sottufficiali ammessi a convivere al rancio dei caporali e soldati sia presso il proprio corpo sia presso a…
Art. 240. I sottufficiali ammessi a convivere al rancio dei caporali e soldati sia presso il proprio corpo sia presso altri corpi ne pagano l'importo che e' conteggiato fra i proventi da versarsi in tesoreria.
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