Regio decreto 443/1927
Art. 239 — I militari ammessi alla mensa od al rancio presso altro corpo ricevono da questo lo stesso trattamento che sp…
Art. 239. I militari ammessi alla mensa od al rancio presso altro corpo ricevono da questo lo stesso trattamento che spetta agli uomini propri. I sottufficiali e i musicanti versano direttamente alla mensa presso cui convivono lo scotto per essa stabilito. Per i caporali e soldati la spesa pel vitto e' conteggiata dal corpo presso cui convivono, senza far luogo ad operazioni di rimborso da parte del corpo che li ha effettivi.
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