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Regio decreto 443/1927

Art. 222 — Il prelevamento dei viveri presso i provveditori, le imprese o presso gli stabilimenti delle sussistenze e' f…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/222parte di Regio decreto 443/1927
Art. 222. Il prelevamento dei viveri presso i provveditori, le imprese o presso gli stabilimenti delle sussistenze e' fatto a cura dell'ufficio di maggiorita' mediante Buoni collettivi compilati sulla scorta dei rapporti - situazione (art. 406) e rimessi all'ufficiale di vettovagliamento od a chi ne fa le veci.

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