Regio decreto 443/1927
Art. 221 — Quando il comandante ritenga opportuno di aumentare il rancio delle truppe in marcia, puo' disporre l'acquist…
Art. 221. Quando il comandante ritenga opportuno di aumentare il rancio delle truppe in marcia, puo' disporre l'acquisto dal commercio di generi in piu' della razione normale valendosi, all'uopo, in tutto o in parte, dell'indennita' di marcia.
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