Regio decreto 443/1927
Art. 191 — Per gli ufficiali che cessino definitivamente dal servizio o muoiano, i debiti lasciati verso il fondo scorta…
Art. 191. Per gli ufficiali che cessino definitivamente dal servizio o muoiano, i debiti lasciati verso il fondo scorta sono dai corpi ripianati a carico del capitolo spese generali, ed i corpi stessi inviano poi al Ministero, per il relativo ricupero, la dichiarazione dei debiti lasciati dagli ufficiali, nella quale quindi tali debiti vanno indicati come esistenti verso il detto capitolo.
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