Regio decreto 443/1927
Art. 190 — Per gli ufficiali che passano a prestar servizio presso altre amministrazioni dello Stato il corpo perdente t…
Art. 190. Per gli ufficiali che passano a prestar servizio presso altre amministrazioni dello Stato il corpo perdente trasmette la dichiarazione di cui sopra all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Questo rimborsa a carico del proprio fondo scorta il debito che l'ufficiale ha verso il fondo scorta del corpo e da' comunicazione dei debiti dell'ufficiale medesimo all'amministrazione cui questi e' trasferito, curando il ricupero della parte che interessa il fondo scorta.
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