Regio decreto 443/1927
Art. 19 — Le disposizioni riferentisi agli atti enumerati nei precedenti articoli debbono essere annotate, volta per vo…
Art. 19. Le disposizioni riferentisi agli atti enumerati nei precedenti articoli debbono essere annotate, volta per volta, sul registro di cui all'articolo 4 con le norme ivi indicate.
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