Regio decreto 443/1927
Art. 18 — Per i riparti distaccati le attribuzioni di cui agli articoli precedenti sono esercitate dai rispettivi coman…
Art. 18. Per i riparti distaccati le attribuzioni di cui agli articoli precedenti sono esercitate dai rispettivi comandanti sotto la sorveglianza e direzione del comandante del corpo.
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