Regio decreto 443/1927
Art. 177 — Le indennita' di viaggio per gli ufficiali trasferiti di corpo sono pagate e conteggiate dal corpo ricevente
Art. 177. Le indennita' di viaggio per gli ufficiali trasferiti di corpo sono pagate e conteggiate dal corpo ricevente. In conseguenza, le anticipazioni che, a richiesta degli ufficiali, fossero corrisposte dal corpo perdente, sono richieste in rimborso al corpo ricevente.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.