Regio decreto 443/1927
Art. 176 — Agli ufficiali che debbano mettersi in viaggio isolatamente, possono essere accordate anticipazioni sulle ind…
Art. 176. Agli ufficiali che debbano mettersi in viaggio isolatamente, possono essere accordate anticipazioni sulle indennita' che saranno ad essi dovute, notandone il pagamento sul certificato di viaggio. Le anticipazioni debbono poi essere integralmente ritenute all'atto del pagamento delle indennita' dovute.
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