Regio decreto 443/1927
Art. 123 — Al termine di ogni mese si procede al riscontro dei conti e dei fondi depositati nella cassa corrente
Art. 123. Al termine di ogni mese si procede al riscontro dei conti e dei fondi depositati nella cassa corrente. A quest'uopo, tanto il direttore dei conti quanto l'ufficiale pagatore chiudono rispettivamente il giornale e il memoriale di cassa e appongono la firma ove terminano le scritture. Poi il capo dell'ufficio di amministrazione, assistito dal direttore dei conti, procede al riscontro delle scritture medesime e, dopo essersi assicurato che i titoli sono in perfetta regola ed esattamente registrati sul giornale, vi appone il visto, a prova della fattane verifica. Quindi riscontra i fondi della cassa per ratificarne le risultanze e sottoscrive il giornale e il memoriale di cassa. I titoli giustificativi sono ritenuti dal direttore dei conti per il riscontro delle operazioni contabili dei reparti e per la formazione della contabilita' del corpo.
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