Regio decreto 443/1927
Art. 122 — I titoli di credito dei militari che fanno passaggio in altri corpi devono, con i documenti relativi, essere …
Art. 122. I titoli di credito dei militari che fanno passaggio in altri corpi devono, con i documenti relativi, essere spediti al corpo in cui i militari sono trasferiti. L'Amministrazione che riceve i titoli ne da' ricevuta all'Amministrazione mittente.
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