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Regio decreto 443/1927

Art. 112 — Tanto gli avvisi quanto gli atti per la riscossione, come quelli di delegazione, debbono essere sottoscritti …

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Art. 112. Tanto gli avvisi quanto gli atti per la riscossione, come quelli di delegazione, debbono essere sottoscritti dagli ufficiali a favore dei quali i titoli sono rilasciati, e muniti del bollo d'ufficio. Debbono inoltre recare sempre la firma delle persone incaricate della esazione. Tutte le firme debbono sempre essere apposte per esteso, cioe' col nome e cognome.

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