Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 111
Regio decreto 443/1927

Art. 111 — Ogni qualvolta debbasi fare la riscossione di ordinativi sulle contabilita' speciali, mandati, ordini di paga…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/111parte di Regio decreto 443/1927
Art. 111. Ogni qualvolta debbasi fare la riscossione di ordinativi sulle contabilita' speciali, mandati, ordini di pagamento, vaglia del tesoro, deve preavvertirsene la tesoreria incaricata del pagamento coll'inviarle, staccandolo dal libretto di riscossione, apposito Avviso, il quale, percio', non puo' mai essere consegnato agli stessi ufficiali incaricati della riscossione. Nell'avviso deve essere indicato il nome degli ufficiali medesimi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 110 Art. 112 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.