Regio decreto 374/1927
Art. 2 — I termini truppa, militare, ufficiale, sottufficiale e simili, di cui si serve il presente regolamento, compr…
Art. 2. I termini truppa, militare, ufficiale, sottufficiale e simili, di cui si serve il presente regolamento, comprendono i personali addetti al R. Esercito, alla R. Marina, alla R. Aeronautica, alla R. Guardia di finanza ed alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
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